Accordo mense per dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie
Art. 6
In vigore dal 26 ott 1960
Se la materia di cui al presente accordo venisse disciplinata; da un concordato interconfederale o da corrispondenti istituzioni governative, le parti si rimetteranno senz'altro alle determinazioni che in detto concordato o disposizioni saranno comunque fissate, decadendo automaticamente quanto convenuto con il presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-amp-6