Accordo mense per dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie

Art. 2

In vigore dal 26 ott 1960
Ove la costituzione delle mense ed il loro funzionamento trovino ostacolo obiettivo nella situazione di fatto, sarà corrisposta limitatamente ai giorni od alla frazione dei giorni di lavoro effettivo una indennità sostitutiva la cui entità sarà fissata, dalle Organizzazioni territoriali di ogni provincia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-amp-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo