Art. 4
Accordo mense per dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie

Art. 4

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In vigore dal 26 ott 1960
Nessuna indennità è dovuta al lavoratore che rinuncia alla mensa, laddove è regolarmente costituita e funzionante.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-amp-4