CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie

Art. 45

TRASFORMAZIONE, TRAPASSO E CESSAZIONE DELL'AZIENDA

In vigore dal 26 ott 1960
La trasformazione della forma costitutiva dell'azienda, la cessione, il trapasso ad altri proprietari, a qualsiasi titolo, il trasferimento in altra sede della stessa, non risolvono il rapporto di lavoro nè mutano nè modificano lo stato di diritto, disciplinato dalle leggi e dai vigenti contratti di lavoro, e dai concordati interconfederali, esistente fra il datore di lavoro ed i lavoratori alle sue dipendenze. Gli obblighi che incombono al primo si intendono trasferiti automaticamente al cessionario, ove la cessazione del rapporto di lavoro per mutuo accordo non sia intervenuta in precedenza a cura degli aventi obblighi, fatte salve, comunque, le ragioni degli aventi diritto. Ove la risoluzione del rapporto di lavoro sia determinata da dissesto o fallimento o cessazione d'attività dell'azienda, il prestatore d'opera conserva integri i suoi diritti derivanti dal presente contratto e dalle disposizioni generali maturati nel momento della cessazione dell'attività aziendale, con i privilegi stabiliti dalla legge, e tutti gli obblighi del datore di lavoro si intendono trasferiti alle eventuali gestioni liquidatrici o al curatore del fallimento. Al lavoratore competono tutte le indennità del contratto, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-cod-45

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