CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie
Art. 26
SERVIZIO MILITARE
In vigore dal 26 ott 1960
L'interruzione del rapporto di lavoro per adempiere agli obblighi di leva è disciplinato dal D.L. del C.P.S.
13 settembre 1946, n. 303, ecc. che considera il rapporto stesso come "sospeso" e riconosce al lavoratore il diritto alla conservazione del posto.
Agli effetti dell'indennità di anzianità il periodo di cui sopra entra nel computo del servizio prestato semprechè il lavoratore, ripreso il posto nell'azienda, a servizio militare compiuto, non si dimetta avanti che siano scaduti sei mesi dalla riassunzione.
Il richiamo alle armi non per fatto di leva, non risolve il rapporto di lavoro. Oltre alla conservazione del posto, il lavoratore usufruirà del trattamento ed avrà diritto alle provvidenze che risulteranno in atto nel momento del richiamo.
Sia nel caso di chiamata alle armi per fatto di leva, come in caso di richiamo, il lavoratore che intenda riassumere il suo posto, dovrà presentarsi alla direzione dell'azienda entro un mese dal giorno in cui sarà stato dichiarato libero dall'autorità militare.
Trascorso tale periodo l'operaio potrà essere ritenuto dimissionario, a meno che non giustifichi esaurientemente l'ulteriore periodo di assenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-cod-26