CCNL addetti industrie budella e trippa Allegato 4 Accordo›Parte V
Art. 3
RIPROPORZIONAMENTO ALIQUOTE CONTRATTUALI
In vigore dal 22 ott 1960
In conformità a quanto disposto dall' dell'accordo 12 giugno 1954 le aliquote previste dai sottonotati artt. del C.N.N.L. 6 dicembre 1952 vengono modificate come segue:
PARTE TERZA
IMPIEGATI
.
Comma quarto
Per ciascuna ora di lavoro compiuta oltre le 44 e fino alle 48 settimanali verrà corrisposto il 50 per cento della nuova retribuzione unificata.
L'applicazione della norma di cui sopra non deve in ogni caso portare a ridurre gli importi corrisposti antecedentemente al presente accordo, che fossero eventualmente superiori per qualche qualifica in qualche provincia; tali importi restano in vigore anche per i nuovi assunti.
PARTE QUINTA
ACCORDO AGGIUNTIVO
.
Comma secondo
La percentuale minima di cottimo è riproporzionata all'8 per cento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-3-7