Art. 1

In vigore dal 22 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 6 dicembre 1952, e relative tabelle, per gli addetti alla industria delle budella e della trippa, stipulato tra l'Associazione italiana Industriali Prodotti Alimentari e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti industrie Alimentari, la Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari; e, in pari data, tra l'Associazione italiana Industriali Prodotti Alimentari e la Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Alimentari; Visti: - l'accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell'industria alimentare e per la attribuzione della qualifica impiegatizia; - l'accordo 9 agosto 1954, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per gli addetti alle industrie delle budella e della trippa; - l'accordo 30 luglio 1955, per il conglobamento e riassetto zonale per i dipendenti delle industrie delle budella e della trippa, allegati al predetto contratto; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 54 del 17 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 6 dicembre 1952, relativo ai lavoratori addetti alle industrie delle budella e della trippa, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole, dal medesimo richiamate e allo stesso allegate, degli accordi indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosa stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese delle budella e della trippa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 luglio 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte del conti, addì 9 settembre 1960 Atti del Governo registro n. 129, foglio n 47 - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-rd-1

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