CCNL addetti industrie budella e trippa Allegato 4 AccordoParte V

Art. 4

In vigore dal 22 ott 1960
Ai fini dell'applicazione delle nuove aliquote di cui al precedente , nonché ai fini di tutti gli altri istituti contrattuali che non siano stati espressamente regolati in diverso modo, le retribuzioni minime contrattuali sono quelle di cui al precedente n. 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-4-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori addetti alle imprese delle budella e della trippa. — Testo vigente | Portale Normativo