Art. 4
CCNL addetti industrie budella e trippa Allegato 4 AccordoParte V

Art. 4

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In vigore dal 22 ott 1960
Ai fini dell'applicazione delle nuove aliquote di cui al precedente , nonché ai fini di tutti gli altri istituti contrattuali che non siano stati espressamente regolati in diverso modo, le retribuzioni minime contrattuali sono quelle di cui al precedente n. 1.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-4-6