CCNL addetti industrie budella e trippa Parte V›Parte V
Art. 3
DECORRENZA
In vigore dal 22 ott 1960
Il presente accordo, aggiuntivo al contratto nazionale normativo di lavoro per gli operai addetti alle industrie alimentari varie, entra in vigore a partire dal 19 novembre 1952 ed avrà la durata di due anni, con scadenza al 19 novembre 1954.
Sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se non verrà disdettato tre mesi prima della scadenza con lettera R. R.
In caso di disdetta resterà ugualmente in vigore fino alla sua sostituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-3-6