CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IVParte IV

Art. 12

DECORRENZA E DURATA

In vigore dal 22 ott 1960
Il presente contratto entra in vigore a partire dal 19 novembre 1952 ed avrà la durata di due anni, con scadenza al 19 novembre 1954. Sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se non verrà disdettato tre mesi prima della scadenza con lettera R. R. In caso di disdetta resterà ugualmente in vigore fino alla sua sostituzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-12-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
DECORRENZA E DURATA (Art. 12 Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori addetti alle imprese delle budella e della trippa.) — Testo vigente | Portale Normativo