CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IV›Parte IV
Art. 8
RECLAMI E CONTROVERSIE
In vigore dal 22 ott 1960
Qualora nell'interpretazione e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per esperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso ti mancato accordo, prima di adire l'autorità giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-8-5