Art. 3 · RIPROPORZIONAMENTO ALIQUOTE CONTRATTUALI
CCNL addetti industrie budella e trippa Allegato 4 AccordoParte V

Art. 3

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RIPROPORZIONAMENTO ALIQUOTE CONTRATTUALI

In vigore dal 22 ott 1960
In conformità a quanto disposto dall' dell'accordo 12 giugno 1954 le aliquote previste dai sottonotati artt. del C.N.N.L. 6 dicembre 1952 vengono modificate come segue: PARTE TERZA IMPIEGATI . Comma quarto Per ciascuna ora di lavoro compiuta oltre le 44 e fino alle 48 settimanali verrà corrisposto il 50 per cento della nuova retribuzione unificata. L'applicazione della norma di cui sopra non deve in ogni caso portare a ridurre gli importi corrisposti antecedentemente al presente accordo, che fossero eventualmente superiori per qualche qualifica in qualche provincia; tali importi restano in vigore anche per i nuovi assunti. PARTE QUINTA ACCORDO AGGIUNTIVO . Comma secondo La percentuale minima di cottimo è riproporzionata all'8 per cento.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-3-7