CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IParte I

Art. 6

VISITA MEDICA

In vigore dal 22 ott 1960
L'azienda potrà, in qualsiasi momento, sottoporre l'operaio a visita medica, da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-6

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VISITA MEDICA (Art. 6 Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori addetti alle imprese delle budella e della trippa.) — Testo vigente | Portale Normativo