CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IParte I

Art. 7

PRECEDENZE

In vigore dal 22 ott 1960
Nelle assunzioni verrà data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalla legge in vigore, alla moglie o ai tigli dell'operaio deceduto durante il rapporto di lavoro qualora lo richiedano particolari necessità famigliari e semprechè questi abbiano i requisiti e la idoneità necessari. L'esercizio di tale precedenza dovrà essere richiesto entro un anno dall'avvenuto decesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
PRECEDENZE (Art. 7 Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori addetti alle imprese delle budella e della trippa.) — Testo vigente | Portale Normativo