CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IParte I

Art. 5

COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE

In vigore dal 22 ott 1960
Al termine del periodo di prova il datore di lavoro comunicherà per iscritto agli operai confermati in servizio: 1) la data di assunzione; 2) la categoria assegnata e le mansioni affidategli; 3) il trattamento economico. Analoga comunicazione sarà fatta agli operai già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto. CHIARIMENTO A VERBALE Le parti si danno atto che l'operaio non può rifiutarsi di disimpegnare mansioni diverse da quelle indicate nella lettera di assunzione e rientranti tra quelle dalla stessa categoria, salvo quanto disposto dall' (passaggio e cumulo di mansioni).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-5

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COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE (Art. 5 Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori addetti alle imprese delle budella e della trippa.) — Testo vigente | Portale Normativo