CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso

Art. 43

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

In vigore dal 18 ott 1960
Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell' e le dimissioni dell'operaio non in prova potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di: 6 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'azienda fino a 5 anni; 10 giornate lavorative in caso di anzianità oltre i 5 anni e fino a 10; 12 giornate lavorative in caso di anzianità oltre i 10 anni e lino ai 15; 15 giornate lavorative in caso di anzianiti oltre i 15 anni. A tutti gli effetti del presente contratto, il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa nella anzianità. L'azienda potrà esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendogli la retribuzione per le ore lavorative inancanti al compimento del preavviso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-43

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