CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso

Art. 40

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 18 ott 1960
Le infrazioni al presente contratto e alle altre norme saranno punite: a) con una multa fino ad un massimo di 3 ore di paga; b) con la sospensione fino a un massimo di 3 giorni; c) con il licenziamento in tronco ai sensi dell'. I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentino risarcimenti di danno dovranno essere versati all'INAM.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-40

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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (Art. 40 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti da stabilimenti esercenti la produzione della calce e del gesso.) — Testo vigente | Portale Normativo