CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso
Art. 45
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 18 ott 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni, saranno corrisposte al lavoratore che abbia compiuto due anni di anzianità ininterrotta di servizio, le seguenti aliquote della indennità di licenziamento calcolata secondo le norme del precedente :
50% in caso di anzianità fino a 5 anni;
75% in caso di anzianità dal 6° fino al 10° anno compreso;
100% dopo l'11° anno di anzianità.
Agli operai che si dimettano per aver raggiunto i 55 anni di età se uomini e i 50 anni di età se donne, sarà corrisposta una indennità in misura pari a quella che sarebbe loro spettata in caso di licenziamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-45