CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso

Art. 48

CERTIFICATO DI LAVORO

In vigore dal 18 ott 1960
Ferme restando le annotazioni sul libretto di lavoro prescritte dalla legge, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda rilascerà all'operaio, all'atto dell'abbandono del servizio, un certificato dal quale risulti il periodo di tempo durante il quale egli ha prestato la sua opera nell'azienda e le mansioni disimpegnate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-48

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