CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso

Art. 47

TRAPASSO, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE E FALLIMENTO DI AZIENDA

In vigore dal 18 ott 1960
Il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolvono il contratto di lavoro e l'operaio conserva integralmente i suoi diritti nei confronti della nuova gestione, per il servizio precedentemente prestato. In caso di fallimento seguito da licenziamento e in caso di cessazione dell'azienda, l'operaio avrà diritto, oltre al normale preavviso, alla indennità di licenziamento e a quanto altro gli compete in base al presente contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-47

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TRAPASSO, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE E FALLIMENTO DI AZIENDA (Art. 47 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti da stabilimenti esercenti la produzione della calce e del gesso.) — Testo vigente | Portale Normativo