CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso
Art. 47
TRAPASSO, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE E FALLIMENTO DI AZIENDA
In vigore dal 18 ott 1960
Il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolvono il contratto di lavoro e l'operaio conserva integralmente i suoi diritti nei confronti della nuova gestione, per il servizio precedentemente prestato.
In caso di fallimento seguito da licenziamento e in caso di cessazione dell'azienda, l'operaio avrà diritto, oltre al normale preavviso, alla indennità di licenziamento e a quanto altro gli compete in base al presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-47