CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso
Art. 40
40 / 57PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In vigore dal 18 ott 1960
Le infrazioni al presente contratto e alle altre norme saranno punite:
a) con una multa fino ad un massimo di 3 ore di paga;
b) con la sospensione fino a un massimo di 3 giorni;
c) con il licenziamento in tronco ai sensi dell'.
I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentino risarcimenti di danno dovranno essere versati all'INAM.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-40