CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso

Art. 37

PREVIDENZE SOCIALI

In vigore dal 18 ott 1960
L'azienda provvederà alle previdenze di legge attualmente in vigore a favore degli operai nonché a quelle che venissero eventualmente istituite in seguito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-37

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PREVIDENZE SOCIALI (Art. 37 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti da stabilimenti esercenti la produzione della calce e del gesso.) — Testo vigente | Portale Normativo