CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso

Art. 38

IGIENE SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI

In vigore dal 18 ott 1960
Per l'igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si la riferimento al regolamento generale e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate. In particolare per quanto concerne la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica dell'operaio, l'approvvigionamento di acqua potabile, l'istituzione di bagni e doccie, la installazione di spogliatoi, si fa riferimento agli del regolamento generale per l'igiene del lavoro, il testo dei quali viene riportato, in appendice al presente contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-38

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IGIENE SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI (Art. 38 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti da stabilimenti esercenti la produzione della calce e del gesso.) — Testo vigente | Portale Normativo