CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso
Art. 38
38 / 57IGIENE SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI
In vigore dal 18 ott 1960
Per l'igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si la riferimento al regolamento generale e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate.
In particolare per quanto concerne la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica dell'operaio, l'approvvigionamento di acqua potabile, l'istituzione di bagni e doccie, la installazione di spogliatoi, si fa riferimento agli del regolamento generale per l'igiene del lavoro, il testo dei quali viene riportato, in appendice al presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-38