CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 43

DISCIPLINA SUL LAVORO

In vigore dal 18 ott 1960
I lavoratori di qualsiasi grado o categoria sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente contratto, nei contratti integrativi e nei regolamenti interni aziendali secondo le norme di legge e gli accordi interconfederali. In modo speciale l'operaio deve: 1) osservare l'orario stabilito per la sua categoria o turni di servizio; 2) eseguire con diligenza i compiti a lui affidati, assumendone la responsabilità ed attenendosi scrupolosamente alle norme ed istruzioni avute; 3) conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente ai mezzi di lavoro darà, diritto all'azienda di rivalersi sulle sue competenze previa contestazione dell'addebito. Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo. In caso di licenziamento o di dimissioni, l'operaio deve riconsegnare al magazzino od al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna. L'operaio risponderà, e l'azienda potrà rivalersene sulle sue competenze, delle perdute di materiale a lui affidato e che siano a lui imputabili, semprechè l'operaio sia stato messo in condizioni di custodirlo. È vietato agli operai: a) introdurre estranei sotto qualsiasi pretesto senza permesso della Direzione; b) introdurre bevande alcooliche senza permesso; c) lordare pareti, scale, refettori, gabinetti, ecc.; d) apportare modifiche ai materiali ed alla lavorazione in genere senza ordine ed autorizzazione della Direzione; e) manovrare, adoperare, mettere in moto macchine o motori che ad essi non siano stati espressamente affidati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-43

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DISCIPLINA SUL LAVORO (Art. 43 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi.) — Testo vigente | Portale Normativo