CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 40

ALLOGGI

In vigore dal 18 ott 1960
Il lavoratore che per motivi di lavoro o di distanza dal luogo di residenza, sia costretto a pernottare presso lo stabilimento, avrà a disposizione da parte della azienda, oltre ad una camera o camerata con una o più finestre, munita di illuminazione, i seguenti oggetti: a) un letto o branda; b) un materasso di lana o di crine o di foglie di granturco mantenuto in condizioni d'uso; c) un guanciale. La fornitura delle coperte sarà esaminata e risolta dalle Associazioni locali. Durante il periodo invernale, il locale adibito a dormitorio, dovrà essere, a spese dell'azienda, convenientemente riscaldato. Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato i soprascritti locali e suppellettili dei quali sarà responsabile in caso di rottura, deterioramento o smarrimento cansati da sua negligenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-40

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ALLOGGI (Art. 40 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi.) — Testo vigente | Portale Normativo