CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi
Art. 40
ALLOGGI
In vigore dal 18 ott 1960
Il lavoratore che per motivi di lavoro o di distanza dal luogo di residenza, sia costretto a pernottare presso lo stabilimento, avrà a disposizione da parte della azienda, oltre ad una camera o camerata con una o più finestre, munita di illuminazione, i seguenti oggetti:
a) un letto o branda;
b) un materasso di lana o di crine o di foglie di granturco mantenuto in condizioni d'uso;
c) un guanciale.
La fornitura delle coperte sarà esaminata e risolta dalle Associazioni locali.
Durante il periodo invernale, il locale adibito a dormitorio, dovrà essere, a spese dell'azienda, convenientemente riscaldato.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato i soprascritti locali e suppellettili dei quali sarà responsabile in caso di rottura, deterioramento o smarrimento cansati da sua negligenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-40