CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi
Art. 41
SPOGLIATOI, DOCCE, REFETTORI, ECC.
In vigore dal 18 ott 1960
Le aziende porranno a disposizione dei lavoratori:
n. 1 spogliatoio per uomini e 1 per donne;
n. 1 doccia o lavatoio;
n. 1 deposito per biciclette e altri mezzi di trasporto;
n. 1 locale per uso refettorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-41