CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 46

LICENZIAMENTO PER MANCANZE

In vigore dal 18 ott 1960
L'azienda potrà procedere al licenziamento dell'operaio senza preavviso nè indennità di licenziamento nei seguenti casi: a) concorrenza sleale; b) insubordinazione verso i superiori; c) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro; d) rissa nell'interno dello stabilimento, furti, frodi, e danneggiamento volontario; e) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente; f) fatti colposi che possano compromettere la stabilità e la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale e del pubblico; g) trafugamento di disegni, di modelli, utensili e materiale di proprietà dell'azienda; h) abbandono ingiustificato del posto da parte degli addetti alla portineria, alla vigilanza ed ai magazzini.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-46

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