CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi
Art. 47
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
In vigore dal 18 ott 1960
Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell' o le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno mediante preavviso di:
6 giornate lavorative (ore 48) in caso di anzianità presso l'azienda fino a 5 anni;
8 giornate lavorative (ore 64) in caso di anzianità oltre i 5 anni e fino a 10;
10 giornate lavorative (ore 80) in caso di anzianità oltre i 10 anni.
Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti dell'anzianità.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso sopra indicato, deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione globale di ratto per il periodo di mancato preavviso.
In tal caso per i lavoratori a cottimo l'indennità sostitutiva del preavviso sarà calcolata sulla retribuzione (minimi unificati e contingenza) maggiorata della percentuale minima contrattuale di cottimo di cui all'.
Per i lavoranti a cottimo pieno l'indennità stessa sarà calcolata sulla retribuzione oraria media giornaliera percepita nell'ultimo periodo di paga.
In caso di dimissioni i periodi di cui sopra sono ridotti della metà.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-47