CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi
Art. 49
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 18 ott 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni, verranno corrisposte agli operai le sottoindicate aliquote della indennità di cui al precedente articolo:
per anzianità da 2 a 4 anni: 50 per cento;
da oltre 4 anni e fino a 10 anni: 75 per cento;
oltre 10 anni: 100 per cento.
Per gli operai che abbiano compiuto 55 anni per gli uomini e 50 anni per le donne, la indennità di cui sopra verrà corrisposta nella misura del 100 per cento.
Tale trattamento è esteso agli operai dimissionari per malattia o infortunio ed alle operaie dimissionarie per matrimonio, gravidanza, puerperio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-49