CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 49

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 18 ott 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni, verranno corrisposte agli operai le sottoindicate aliquote della indennità di cui al precedente articolo: per anzianità da 2 a 4 anni: 50 per cento; da oltre 4 anni e fino a 10 anni: 75 per cento; oltre 10 anni: 100 per cento. Per gli operai che abbiano compiuto 55 anni per gli uomini e 50 anni per le donne, la indennità di cui sopra verrà corrisposta nella misura del 100 per cento. Tale trattamento è esteso agli operai dimissionari per malattia o infortunio ed alle operaie dimissionarie per matrimonio, gravidanza, puerperio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-49

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INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI (Art. 49 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi.) — Testo vigente | Portale Normativo