Art. 49 · INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 49

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INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 18 ott 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni, verranno corrisposte agli operai le sottoindicate aliquote della indennità di cui al precedente articolo: per anzianità da 2 a 4 anni: 50 per cento; da oltre 4 anni e fino a 10 anni: 75 per cento; oltre 10 anni: 100 per cento. Per gli operai che abbiano compiuto 55 anni per gli uomini e 50 anni per le donne, la indennità di cui sopra verrà corrisposta nella misura del 100 per cento. Tale trattamento è esteso agli operai dimissionari per malattia o infortunio ed alle operaie dimissionarie per matrimonio, gravidanza, puerperio.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-49