CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi
Art. 49
49 / 114INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 18 ott 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni, verranno corrisposte agli operai le sottoindicate aliquote della indennità di cui al precedente articolo:
per anzianità da 2 a 4 anni: 50 per cento;
da oltre 4 anni e fino a 10 anni: 75 per cento;
oltre 10 anni: 100 per cento.
Per gli operai che abbiano compiuto 55 anni per gli uomini e 50 anni per le donne, la indennità di cui sopra verrà corrisposta nella misura del 100 per cento.
Tale trattamento è esteso agli operai dimissionari per malattia o infortunio ed alle operaie dimissionarie per matrimonio, gravidanza, puerperio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-49