CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 38

MODALITÀ DI PAGAMENTO

In vigore dal 18 ott 1960
La paga verrà effettuata settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente o mensilmente secondo le consuetudini. A richiesta degli operai, quando la paga sia quattordicinale, quindicinale o mensile, dovranno essere corrisposti acconti settimanali di circa il 90 per cento della paga maturata. La paga si effettua con busta o documento equivalente preparata individualmente e recante la descrizione dei singoli elementi che la compongono, il nominativo dell'azienda ed il periodo cui si riferisce. La paga sarà corrisposta immediatamente dopo la cessazione del lavoro o durante i periodi di sosta giornaliera e comunque in modo da evitare che i lavoratori debbano subire perdite di tempo superiori alla mezz'ora circa oltre la fine dell'orario lavorativo. Nel caso che la paga si faccia in località diversa dalla fornace, si concederà all'operaio di cessare il lavoro in modo da poter raggiungere il luogo ove si effettua la distribuzione delle paghe al momento prescritto per la cessazione del lavoro stesso. Non saranno ammessi reclami sulla, rispondenza fra la somma percepita e quella indicata sulla busta paga o documento equivalente nonché sulla qualità della moneta, se non all'atto del pagamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-38

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MODALITÀ DI PAGAMENTO (Art. 38 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi.) — Testo vigente | Portale Normativo