Art. 41 · SPOGLIATOI, DOCCE, REFETTORI, ECC.
CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 41

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SPOGLIATOI, DOCCE, REFETTORI, ECC.

In vigore dal 18 ott 1960
Le aziende porranno a disposizione dei lavoratori: n. 1 spogliatoio per uomini e 1 per donne; n. 1 doccia o lavatoio; n. 1 deposito per biciclette e altri mezzi di trasporto; n. 1 locale per uso refettorio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-41