CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali
Art. 28
CERTIFICATO DI SERVIZIO
In vigore dal 14 ott 1960
Al dirigente che lascia il servizio, qualunque, sia il motivo determinante le dimissioni o il licenziamento, il proprietario o conduttore ha l'obbligo di rilasciare, all'atto della cessazione stessa, un certificato dal quale risulti il tempo in cui il dirigente ha prestato servizio nell'azienda e le funzioni da esso disimpegnate.
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare il predetto certificato in ogni caso, anche cioè se tra dirigente e datore di lavoro fosse sorta contestazione circa i diritti ed i doveri rispettivi ed anche se la contestazione verte sulla liquidazione delle indennità spettanti in dipendenza della risoluzione del rapporto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-cad-28