CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali

Art. 31

DISPOSIZIONI GENERALI

In vigore dal 14 ott 1960
Per tutto quanto non regolato dal presente contratto valgono le disposizioni della legge sull'impiego privato, le norme del Codice Civile, gli usi e le consuetudini locali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-cad-31

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DISPOSIZIONI GENERALI (Art. 31 Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati dipendenti da aziende agricole e forestali.) — Testo vigente | Portale Normativo