CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali
Art. 27
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PER LA CESSAZIONE NORMALE DEL RAPPORTO E IN CASO DI MORTE DEL DIRIGENTE
In vigore dal 14 ott 1960
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ
PER LA CESSAZIONE NORMALE DEL RAPPORTO
E IN CASO DI MORTE DEL DIRIGENTE
Al dirigente, in caso di risoluzione normale del rapporto d'impiego, spetta, per il servizio prestato nella stessa azienda, una indennità di anzianità la cui entità è stabilita come segue:
a) una mensilità di stipendio (vedi ) per ogni anno di servizio prestato nel periodo che va dal 1 novembre 1922 al 30 giugno 1957 ed anche dopo tale data per i dirigenti che non hanno raggiunto i 10 anni di anzianità di servizio e sino al raggiungimento di essi;
b) 40 giorni di stipendio (vedi ) per ogni anno di servizio prestato dopo il 1 luglio 1957 purchè siano stati compiuti i dieci anni di anzianità di servizio di cui alla lettera a);
c) il trattamento previsto dalla legge 13 novembre 1924, n. 1825 o quello consuetudinario più favorevole vigente in provincia per il servizio prestato anteriormente al 1 novembre 1922.
L'indennità relativa all'anzianità convenzionale alla quale il dirigente ha diritto in base all' deve essere liquidata in ragione di un mese di stipendio per ogni anno di detta anzianità.
In caso di morte del dirigente le indennità dovute in conseguenza, della risoluzione del rapporto, comprese quelle sostitutive del preavviso, devono corrispondersi, conforme quanto dispone l'articolo 2122 del Codice Civile, al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del dirigente, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-cad-27