CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali
Art. 23
PREAVVISO DI RISOLUZIONE NORMALE DEL RAPPORTO
In vigore dal 14 ott 1960
I termini di preavviso di cui all' sono i seguenti:
In caso di licenziamento da parte del datore di lavoro:
a) mesi 5 di preavviso se il dirigente ha una anzianità di servizio non superiore ai due anni;
b) un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità con un massimo di altri 7 mesi di preavviso.
In conseguenza il termine complessivo di preavviso come sopra, dovuto non potrà comunque essere superiore a dodici mesi.
In caso di dimissioni da parte del dirigente il termine utile di preavviso è stabilito in mesi tre.
In caso di mancato preavviso, in tutto o in parte nei termini suddetti, è dovuta dall'una all'altra parte contraente una indennità sostitutiva di esso pari allo stipendio globale, corrispondente al periodo di omesso preavviso.
I termini di preavviso, in ogni caso, decorrono dallo metà o dalla fine di ciascun mese.
In caso di licenziamento da parte del datore di lavoro e di corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, è in facoltà del dirigente di continuare ad usufruire dell'alloggio per un periodo massimo di due mesi dalla data della notifica del licenziamento.
Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro, tenute presenti le esigenze di servizio, concederà al dirigente adeguati permessi per la ricerca di altre occupazioni.
Tali permessi dovranno essere concessi nei giorni richiesti dal dirigente, quando questi debba partecipare a concorsi per l'assunzione del nuovo impiego.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-cad-23