CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali

Art. 25

ANZIANITÀ CONVENZIONALE

In vigore dal 14 ott 1960
Ai dirigenti i quali si trovino nelle condizioni qui appresso precisate, sempre che non abbiano goduto presso altre aziende delle concessioni che col presente articolo vengono disposte, l'anzianità, agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento ad essi spettante in base all', verrà maggiorata convenzionalmente nella misura che per ciascun caso qui appresso si precisa: 1) decorati al valore, dell'Ordine Militare, feriti di guerra, promossi per merito di guerra: 6 mesi; 2) mutilati di guerra: 1 anno; 3) ex combattenti con anzianità di servizio presso l'azienda inferiore a tre anni, se hanno prestato servizio in zona di operazione: 6 mesi; 4) ex combattenti con anzianità di servizio nella azienda, superiore a 3 anni e non superiore ai 6; i due terzi del servizio prestato in zona di operazione; 5) ex combattenti con anzianità di servizio nella azienda superiore a 6 anni: tutto il servizio prestato in zona d'operazione. Qualora la cessazione del rapporto avvenga prima del compimento dei tre o dei sei anni di servizio e il dirigente non abbia beneficiato dell'intera anzianità convenzionale spettantegli in relazione al servizio militare prestato in zona di operazione, il restante periodo di anzianità convenzionale spettante e non conteggiato con gli stessi criteri di cui sopra dovrà essere riconosciuto dal successivo datore di lavoro. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili. Per ottenere le maggiorazioni di anzianità di cui sopra, il datore dovrà presentare il proprio stato di servizio militare rilasciato dalle Autorità Militari e i brevetti di decorazione, ferite, mutilazioni. Il diritto delle anzianità convenzionali può essere fatto valere una volta sola: pertanto il datore di lavoro, sul certificato da rilasciarsi al dirigente secondo il disposto dell', dovrà annotare se il dirigente che ne abbia diritto ha beneficiato delle maggiorazioni convenzionali di anzianità ed in che misura. Nel caso che, avendone diritto, il dirigente non abbia beneficiato delle maggiorazioni di anzianità di cui al presente articolo, dovrà essere indicato il motivo sul certificato di cui al precedente comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-cad-25

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ANZIANITÀ CONVENZIONALE (Art. 25 Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati dipendenti da aziende agricole e forestali.) — Testo vigente | Portale Normativo