CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali
Art. 29
CONTROVERSIE INDIVIDUALI
In vigore dal 14 ott 1960
Qualora insorgesse controversia tra datore di lavoro e dirigente per l'applicazione del presente contratto o di quello individuale e tale controversia non venisse risolta direttamente tra le parti, le Organizzazioni Sindacali, su richiesta di una di esse o di entrambe, si adopereranno per raggiungere la conciliazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-cad-29