Art. 31 · DISPOSIZIONI GENERALI
CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali

Art. 31

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DISPOSIZIONI GENERALI

In vigore dal 14 ott 1960
Per tutto quanto non regolato dal presente contratto valgono le disposizioni della legge sull'impiego privato, le norme del Codice Civile, gli usi e le consuetudini locali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-cad-31