Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunaliSez. III

Art. 69

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 60, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 39

In vigore dal 8 lug 1960
La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere annessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui ad comma seguente. Sono trulli i voti contenuti in schede che: 1) non sono quelle di cui agli allegati C e D o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli ; 2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-69

In sintesi

I voti espressi su una scheda elettorale devono essere considerati validi ogni volta che è possibile comprendere la reale intenzione di voto dell'elettore. Tuttavia, vi sono dei casi specifici in cui i voti sono nulli. In particolare, il voto non è valido se la scheda non è quella conforme ai modelli previsti o se è priva della firma o del bollo prescritti. Inoltre, la nullità scatta quando sulla scheda sono presenti segni o scritte evidenti che dimostrano l'intenzione certa di rendere riconoscibile il voto espresso.

Perché esiste questa norma

La norma mira a salvaguardare la reale volontà espressa dall'elettore, stabilendo al contempo la nullità del voto solo in caso di irregolarità formali gravi o di violazione della segretezza.

A chi si applica

Si applica agli elettori che esprimono il voto e agli addetti ai seggi elettorali incaricati di valutare la validità delle schede durante lo spoglio.

Esempio pratico

Un elettore traccia un segno che esprime chiaramente la sua preferenza, ma a margine scrive il proprio nome e cognome per farsi identificare. In questo caso, essendoci una scrittura volta in modo certo a far riconoscere il voto, la scheda viene considerata nulla. Al contrario, se il segno è solo imperfetto ma la volontà è chiara e non c'è intento di farsi riconoscere, il voto è valido.

Adempimenti e conseguenze

Nullità dei voti contenuti nelle schede non regolamentari, prive di firma o bollo, o recanti segni finalizzati a rendere riconoscibile il voto.

Domande frequenti

Quando un voto è considerato valido?Il voto è valido ogni volta che sia possibile ricavare l'effettiva volontà dell'elettore, purché non ricorrano i casi di nullità previsti.
Cosa succede se la scheda non ha il bollo o la firma prescritti?I voti contenuti in schede prive del bollo o della firma richiesti, oppure non conformi agli allegati previsti, sono nulli.
I segni particolari sulla scheda causano sempre la nullità del voto?Causano la nullità solo se si tratta di scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto rendere riconoscibile il proprio voto.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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