Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunaliSez. III

Art. 72

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 63 e 64 e Legge 23 marzo 1936, n. 136, art. 40

In vigore dal 13 ott 2000
Il presidente dell'Ufficio centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, u al più tardi la mattina del mercoledì, riunisce l'Ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati. Ludi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-72

In sintesi

Il presidente dell'Ufficio centrale convoca l'organo il martedì successivo al voto o, al massimo, il mercoledì mattina. L'Ufficio ha il compito di raccogliere e riassumere i voti pervenuti dalle diverse sezioni elettorali. Durante questa operazione non è consentito modificare i risultati già accertati nelle singole sezioni. Infine, l'organo calcola la cifra elettorale ottenuta da ogni lista e la cifra individuale conseguita da ciascun candidato.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la fase di riepilogo e calcolo dei risultati elettorali comunali da parte dell'Ufficio centrale per garantire la corretta determinazione dei voti attribuiti alle liste e ai singoli candidati.

A chi si applica

La disposizione si applica al presidente e ai componenti dell'Ufficio centrale incaricati delle operazioni elettorali per i comuni, nonché ai candidati e alle liste partecipanti alla consultazione.

Esempio pratico

A seguito delle votazioni comunali della domenica, il presidente riunisce l'Ufficio centrale il martedì mattina per aggregare i verbali delle sezioni. L'Ufficio somma i dati pervenuti senza alterare i punteggi assegnati dai seggi e stabilisce il totale dei voti di ogni lista e di ogni candidato.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per il presidente di riunire l'Ufficio centrale entro il mercoledì mattina successivo alla votazione, riassumere i voti senza alterarne i risultati e calcolare le cifre elettorali e individuali; non sono previste specifiche sanzioni nel testo.

Cosa è cambiato

La legge 25 marzo 1993, n. 81 (art. 34, comma 1) ha abrogato i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 72. Successivamente, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (art. 274, comma 1, lettera e) ha abrogato anche i commi 3 e 4 dello stesso articolo.

Domande frequenti

Quando deve riunirsi l'Ufficio centrale dopo la votazione?L'Ufficio deve riunirsi preferibilmente il martedì successivo al voto o, al più tardi, la mattina del mercoledì.
L'Ufficio centrale può modificare i risultati elettorali delle sezioni?No, il testo stabilisce espressamente che l'Ufficio riassume i voti delle varie sezioni senza poterne modificare i risultati.
Quali dati numerici vengono determinati dall'Ufficio centrale?L'Ufficio determina la cifra elettorale spettante a ciascuna lista e la cifra individuale di ogni candidato.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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