Art. 72
T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 63 e 64 e Legge 23 marzo 1936, n. 136, art. 40
Le tue annotazioni
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T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 63 e 64 e Legge 23 marzo 1936, n. 136, art. 40
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Il presidente dell'Ufficio centrale convoca l'organo il martedì successivo al voto o, al massimo, il mercoledì mattina. L'Ufficio ha il compito di raccogliere e riassumere i voti pervenuti dalle diverse sezioni elettorali. Durante questa operazione non è consentito modificare i risultati già accertati nelle singole sezioni. Infine, l'organo calcola la cifra elettorale ottenuta da ogni lista e la cifra individuale conseguita da ciascun candidato.
La norma disciplina la fase di riepilogo e calcolo dei risultati elettorali comunali da parte dell'Ufficio centrale per garantire la corretta determinazione dei voti attribuiti alle liste e ai singoli candidati.
La disposizione si applica al presidente e ai componenti dell'Ufficio centrale incaricati delle operazioni elettorali per i comuni, nonché ai candidati e alle liste partecipanti alla consultazione.
A seguito delle votazioni comunali della domenica, il presidente riunisce l'Ufficio centrale il martedì mattina per aggregare i verbali delle sezioni. L'Ufficio somma i dati pervenuti senza alterare i punteggi assegnati dai seggi e stabilisce il totale dei voti di ogni lista e di ogni candidato.
Obbligo per il presidente di riunire l'Ufficio centrale entro il mercoledì mattina successivo alla votazione, riassumere i voti senza alterarne i risultati e calcolare le cifre elettorali e individuali; non sono previste specifiche sanzioni nel testo.
La legge 25 marzo 1993, n. 81 (art. 34, comma 1) ha abrogato i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 72. Successivamente, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (art. 274, comma 1, lettera e) ha abrogato anche i commi 3 e 4 dello stesso articolo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.