Art. 76
T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 68
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-76
T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 68
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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La disposizione stabilisce cosa fare se l'elezione del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti risulta nulla. In questa situazione, il posto non resta vacante e non si torna al voto. Al candidato la cui elezione è stata annullata subentra semplicemente il primo dei non eletti, ossia colui che ha ottenuto più voti subito dopo i soggetti già eletti.
La norma mira a garantire la continuità e il completamento dell'organo eletto senza dover ripetere le elezioni in caso di invalidità dell'elezione del candidato più votato.
Si applica ai candidati alle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali e, in particolare, a chi risulta primo tra i non eletti in caso di nullità dell'elezione del più votato.
Durante un'elezione comunale, il candidato che ha ottenuto il numero più alto di preferenze vede la propria elezione dichiarata nulla. In base alla norma, il suo seggio viene assegnato direttamente al candidato che, tra coloro che non erano risultati eletti, ha ottenuto il maggior numero di voti.
Sostituzione del candidato la cui elezione è nulla con il primo dei non eletti per numero di voti.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.