Art. 76 · T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 68
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunaliSez. II

Art. 76

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T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 68

In vigore dal 8 lug 1960
Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, maggiori voti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-76