Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunaliSez. II

Art. 67

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 58, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art 37

In vigore dal 8 lug 1960
Il presidente dell'Ufficio della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore otto del mercoledì, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, un unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell'. Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale. Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-67

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