Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunaliSez. II

Art. 64

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 55, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 36

In vigore dal 28 mar 1993
La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti. Sono nulli i voti contenuti in schede: 1) che non sono quelle di cui agli allegati A) e B) o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli ; 2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; 3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-64

In sintesi

I voti espressi sulla scheda elettorale devono essere considerati validi ogni volta in cui sia possibile comprendere la reale intenzione di voto dell'elettore. Tuttavia, la legge stabilisce casi specifici di nullità per proteggere la regolarità delle elezioni. Vengono infatti annullati i voti presenti su schede non ufficiali o prive delle firme e dei bolli prescritti. Inoltre, la scheda è nulla se presenta segni o scritte tali da far riconoscere chiaramente e senza dubbio chi ha votato.

Perché esiste questa norma

La norma mira a salvaguardare e far prevalere l'effettiva volontà espressa dall'elettore, garantendo al contempo la segretezza del voto e la regolarità formale della scheda.

A chi si applica

Si applica agli elettori che esprimono il voto e ai componenti dei seggi elettorali incaricati di scrutinare e valutare la validità delle schede.

Esempio pratico

Durante lo spoglio per le elezioni comunali, gli scrutatori trovano una scheda su cui l'elettore ha apposto la propria sigla per farsi riconoscere. In questo caso, accertato in modo inoppugnabile l'intento di farsi identificare, il voto contenuto nella scheda viene dichiarato nullo.

Adempimenti e conseguenze

Dichiarazione di nullità dei voti contenuti nelle schede non regolamentari, prive di timbro o firma, o recanti segni inequivocabili di riconoscimento.

Cosa è cambiato

La legge 25 marzo 1993, n. 81 (art. 34, comma 1) ha abrogato il numero 3 del comma 2 e l'intero comma 3 dell'articolo 64 del Testo Unico.

Domande frequenti

Quando un voto è considerato valido in linea generale?La validità deve essere sempre ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere con certezza la volontà effettiva dell'elettore, salvo le cause di nullità espressamente previste.
Cosa rende nulla una scheda per irregolarità formale?La scheda è nulla se non è quella ufficiale prevista dalla legge oppure se è priva della firma o del bollo richiesti.
Perché i segni di riconoscimento rendono nullo il voto?Perché la presenza di scritture o segni dai quali si possa ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto viola il principio di segretezza.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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