Art. 64
T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 55, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 36
Le tue annotazioni
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T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 55, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 36
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I voti espressi sulla scheda elettorale devono essere considerati validi ogni volta in cui sia possibile comprendere la reale intenzione di voto dell'elettore. Tuttavia, la legge stabilisce casi specifici di nullità per proteggere la regolarità delle elezioni. Vengono infatti annullati i voti presenti su schede non ufficiali o prive delle firme e dei bolli prescritti. Inoltre, la scheda è nulla se presenta segni o scritte tali da far riconoscere chiaramente e senza dubbio chi ha votato.
La norma mira a salvaguardare e far prevalere l'effettiva volontà espressa dall'elettore, garantendo al contempo la segretezza del voto e la regolarità formale della scheda.
Si applica agli elettori che esprimono il voto e ai componenti dei seggi elettorali incaricati di scrutinare e valutare la validità delle schede.
Durante lo spoglio per le elezioni comunali, gli scrutatori trovano una scheda su cui l'elettore ha apposto la propria sigla per farsi riconoscere. In questo caso, accertato in modo inoppugnabile l'intento di farsi identificare, il voto contenuto nella scheda viene dichiarato nullo.
Dichiarazione di nullità dei voti contenuti nelle schede non regolamentari, prive di timbro o firma, o recanti segni inequivocabili di riconoscimento.
La legge 25 marzo 1993, n. 81 (art. 34, comma 1) ha abrogato il numero 3 del comma 2 e l'intero comma 3 dell'articolo 64 del Testo Unico.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.