Art. 66
T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 57
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-66
T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 57
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Al termine dello scrutinio, il presidente di seggio chiede agli elettori presenti se sussistano motivi di ineleggibilità sui candidati più votati e ne dà atto a verbale. Successivamente dichiara il risultato, lo certifica e, nei Comuni con una sola sezione, proclama gli eletti. Il verbale viene redatto in duplice copia, firmato da tutti i componenti del seggio e l'adunanza viene sciolta subito dopo. Una copia del verbale resta consultabile presso la segreteria comunale da qualsiasi elettore, mentre l'altra viene sigillata con gli allegati e inviata al Prefetto o all'Ufficio della prima sezione se il Comune ha più sezioni.
La norma disciplina le operazioni conclusive del seggio elettorale per formalizzare e certificare i risultati dello scrutinio, garantendo la trasparenza e la corretta trasmissione degli atti agli organi competenti.
Si applica al presidente e ai componenti dell'Ufficio elettorale di sezione, nonché agli elettori presenti alle operazioni di scrutinio.
Terminato lo spoglio delle schede in un Comune con un'unica sezione, un elettore presente segnala che uno dei candidati più votati è ineleggibile. Il presidente inserisce la segnalazione nel verbale, dichiara i voti ottenuti, proclama gli eletti e fa firmare il verbale in duplice copia a tutto il seggio prima di sciogliere l'adunanza.
Obbligo per il presidente di interpellare gli elettori, verbalizzare eventuali motivi di ineleggibilità e dichiarare il risultato; obbligo di redigere il verbale in duplice esemplare, firmarlo su ciascun foglio seduta stante da tutti i membri dell'Ufficio, sciogliere immediatamente l'adunanza e provvedere al deposito di una copia in segreteria comunale e all'invio dell'altra, sigillata e firmata dal presidente e da almeno due scrutatori, al Prefetto o alla prima sezione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.