Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunaliSez. II

Art. 66

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 57

In vigore dal 8 lug 1960
Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità, denunziati contro alcuno dei candidati. Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il Comune ha un'unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai termini dell'. Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio. Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al Prefetto, insieme col plico delle schede di cui all', ultimo comma, se il Comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'Ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al Prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo seguente.
Storico versioni

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Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-66

In sintesi

Al termine dello scrutinio, il presidente di seggio chiede agli elettori presenti se sussistano motivi di ineleggibilità sui candidati più votati e ne dà atto a verbale. Successivamente dichiara il risultato, lo certifica e, nei Comuni con una sola sezione, proclama gli eletti. Il verbale viene redatto in duplice copia, firmato da tutti i componenti del seggio e l'adunanza viene sciolta subito dopo. Una copia del verbale resta consultabile presso la segreteria comunale da qualsiasi elettore, mentre l'altra viene sigillata con gli allegati e inviata al Prefetto o all'Ufficio della prima sezione se il Comune ha più sezioni.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina le operazioni conclusive del seggio elettorale per formalizzare e certificare i risultati dello scrutinio, garantendo la trasparenza e la corretta trasmissione degli atti agli organi competenti.

A chi si applica

Si applica al presidente e ai componenti dell'Ufficio elettorale di sezione, nonché agli elettori presenti alle operazioni di scrutinio.

Esempio pratico

Terminato lo spoglio delle schede in un Comune con un'unica sezione, un elettore presente segnala che uno dei candidati più votati è ineleggibile. Il presidente inserisce la segnalazione nel verbale, dichiara i voti ottenuti, proclama gli eletti e fa firmare il verbale in duplice copia a tutto il seggio prima di sciogliere l'adunanza.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per il presidente di interpellare gli elettori, verbalizzare eventuali motivi di ineleggibilità e dichiarare il risultato; obbligo di redigere il verbale in duplice esemplare, firmarlo su ciascun foglio seduta stante da tutti i membri dell'Ufficio, sciogliere immediatamente l'adunanza e provvedere al deposito di una copia in segreteria comunale e all'invio dell'altra, sigillata e firmata dal presidente e da almeno due scrutatori, al Prefetto o alla prima sezione.

Domande frequenti

Chi può consultare il verbale delle operazioni di scrutinio?Ogni elettore ha il diritto di prendere conoscenza dell'esemplare del verbale depositato presso la segreteria del Comune.
Quando il presidente di sezione può proclamare direttamente gli eletti?Il presidente effettua la proclamazione degli eletti solo se il Comune ha un'unica sezione elettorale, restando salve le decisioni definitive del Consiglio comunale.
Cosa accade all'esemplare del verbale destinato alla Prefettura nei Comuni con più sezioni?Viene inviato al presidente dell'Ufficio della prima sezione, che si occupa di inoltrarlo al Prefetto dopo aver completato le operazioni previste dalla legge.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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