Art. 66 · T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 57
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunaliSez. II

Art. 66

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T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 57

In vigore dal 8 lug 1960
Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità, denunziati contro alcuno dei candidati. Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il Comune ha un'unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai termini dell'. Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio. Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al Prefetto, insieme col plico delle schede di cui all', ultimo comma, se il Comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'Ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al Prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo seguente.
Storico versioni

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