Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunaliCapo VISez. I

Art. 61

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 51

In vigore dal 8 lug 1960
Il Sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-61

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